Art. 1302 – Codice civile – Compensazione

Ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazioneciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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