Art. 1332 – Codice civile – Adesione di altre parti al contratto

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [2528].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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