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Art. 1369 — Espressioni con più sensi

Art. 1369 — Espressioni con più sensi

Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 15471/2017

In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata.

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Cass. civ. n. 5754/1993

In presenza di due patti contrattuali, ciascuno con chiaro significato, ma fra loro contrapposti, trova applicazione il criterio ermeneutico di cui all’art. 1369 c.c., sull’interpretazione più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto, tenendo conto che la norma, riferendosi alle ipotesi di «espressioni con più sensi», include il caso in cui un duplice senso sia evincibile, anziché dallo stesso contesto, da passi distinti del documento negoziale.

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Cass. civ. n. 10816/1991

Nell’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune — censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione — il giudice del merito può far ricorso alla regola d’interpretazione oggettiva dettata dall’art. 1369 c.c., solo previa dimostrazione della insufficienza dell’interpretazione soggettiva secondo i criteri (aventi carattere prioritario) dettati dagli artt. da 1362 a 2365 dello stesso codice. (Nella specie — concernente la questione della legittimità del licenziamento alla stregua di una clausola collettiva statuente la comunicazione al lavoratore del provvedimento disciplinare con lettera raccomandata entro un determinato termine — la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, censurandola per aver affermato senza adeguata motivazione l’ambiguità del dato letterale e per aver quindi ritenuto, alla stregua del detto criterio oggettivo, che la clausola richiedesse, nel termine fissato, la sola spedizione del provvedimento sanzionatorio, anziché la conoscenza di esso da parte del destinatario, in contrasto con la natura di atto unilaterale ricettizio propria del licenziamento).

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