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Art. 1384 — Riduzione della penale

Art. 1384 — Riduzione della penale

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 888/2014

In tema di “leasing” immobiliare, al fine di accertare se sia manifestamente eccessiva, agli effetti dell’art. 1384 cod. civ., la clausola penale che attribuisca al concedente, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in più la proprietà del bene, occorre considerare se detta pattuizione attribuisca allo stesso concedente vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, tenuto conto che, anche alla stregua della Convenzione di Ottawa sul leasing internazionale 28 maggio 1988, recepita con legge 14 luglio 1993, n. 259, il risarcimento del danno spettante al concedente deve essere tale da porlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto.

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Cass. civ. n. 8768/2013

Giustifica l’esercizio del potere equitativo di riduzione della penale, ai sensi dell’art. 1384 cod. civ., anche quando le parti l’abbiano escluso negozialmente, la sussistenza di elementi d’incertezza nei rapporti commerciali delle parti (nella specie, rapporti di agenzia reciproca), qualora gli aspetti d’ambiguità siano tali da incidere sull’equilibrio della regolazione negoziale.

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Cass. civ. n. 21994/2012

Ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come sembra indicare l’art. 1384 c.c., riferendosi all’interesse che il creditore “aveva” all’adempimento – ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell’art. 1384 c.c., impiegando il verbo “avere” all’imperfetto, si riferisca soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

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Cass. civ. n. 7180/2012

In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l’eccessività, a norma dell’art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all’interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l’esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l’ammontare.

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Cass. civ. n. 24458/2007

La riduzione della penale pattuita ex contractu ove invocata dalla parte interessata non in via di azione ma in via di eccezione, può essere proposta per la prima volta anche nel giudizio di appello; peraltro il relativo potere del giudice, essendo posto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato anche d’ufficio pur se le parti abbiano contrattualmente convenuto l’irriducibilità della penale.

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Cass. civ. n. 24166/2006

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di merito, che aveva rilevato l’omessa indicazione degli elementi indispensabili per giudicare dell’eccessività della penale, ha osservato che il ricorrente anche in sede di legittimità aveva insistito esclusivamente sulla mancanza di danno in concreto, profilo estraneo alla struttura della clausola penale, la cui stipulazione esonera il creditore dall’onere di provare il danno).

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Cass. civ. n. 21066/2006

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art.1384 c.c., essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitabile anche d’ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l’irriducibilità della penale.

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Cass. civ. n. 15110/2006

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’istituto di credito che non versi alla tesoreria provinciale dello Stato, nel termine previsto, le somme al cui pagamento sia stato delegato dal contribuente è soggetto alla penale, nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo, stabilita dall’art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, aggiunto dall’art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 30, convertito in legge 2 maggio 1976 n. 160. L’obbligazione di versare le somme a tale titolo incassate, che nasce a carico della banca nei confronti dell’amministrazione, pur non rivestendo natura tributaria, è tuttavia una obbligazione pubblica, in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell’interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate; ne consegue che alla «speciale» penale in esame non è applicabile la disposizione dettata dall’art.1384 c.c., che attribuisce al giudice il potere di diminuirla «equamente» (“se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”), atteso che — come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sent. n. 209 del 1988 — l’ammontare di una siffatta penale, diversamente da quella ordinaria, non è frutto di pattuizione fra le parti, ma è determinata direttamente dalla legge, sicché ogni (richiesta di) riduzione di quell’ammontare si traduce in un’ingiustificata ed illegittima (richiesta di) disapplicazione delle disposizioni che fissano con rigido parametro la misura contestata. Né la previsione di una penale così elevata può giustificare sospetti di incostituzionalità per irragionevolezza, avendo perseguito il legislatore lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti in definitiva all’intera collettività nazionale; ovvero per disparità di trattamento dell’istituto di credito delegato alla riscossione rispetto al concessionario della riscossione, considerato che le situazioni poste a raffronto sono diverse, oltre che per la qualità dei soggetti, per la quantità, la natura e la cadenza dei flussi finanziari rispettivamente gestiti, nonché per la fonte di tale gestione (abilitazione ex lege e formale atto di concessione); e neppure, infine, sono pertinenti i dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento all’art. 97 Cost.

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Cass. civ. n. 18128/2005

In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta.

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Cass. civ. n. 5324/2003

La domanda di riduzione dell’ammontare della penale può proporsi per la prima volta in appello, ma essa deve essere specificamente formulata, non potendo ritenersi la stessa compresa in una generica contestazione della penale stessa; ne consegue che, in difetto di questo requisito, il giudice d’appello non può operare la riduzione, trattandosi di un potere non esercitabile d’ufficio.

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Cass. civ. n. 3998/2003

Il potere di riduzione equitativa dell’importo fissato con la clausola penale stabilita dalle parti contraenti per il caso di ritardo nell’adempimento deve essere esercitato avendo riguardo all’interesse del creditore al puntuale ed esatto adempimento, essendo riservati al giudice del merito l’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo della penale e la misura della riduzione di detto importo. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, che aveva ridotto della metà la penale stabilita per il caso di ritardo nel rilascio di un immobile concesso in uso gratuito, affermando che il proprietario, successivamente alla scadenza della data stabilita per il rilascio, non aveva dimostrato un interesse assiduo ed univoco ad ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile).

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Cass. civ. n. 11710/2002

Il criterio normativo per l’esercizio del potere giudiziale di riduzione della penale è l’interesse esclusivamente patrimoniale del creditore all’integrale esecuzione del contratto (da valutarsi in termini oggettivi, commisurando la penale alla posizione reciproca delle parti quale risulta individuata nel momento in cui si è costituito il rapporto obbligatorio fondamentale ed escludendo qualsiasi apprezzamento che riguardi il pregiudizio realmente subito da chi la pretende) e non quello al risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento, e non rilevando, al riguardo, gli scopi ulteriori che il creditore abbia avuto di mira, qualunque ne sia la natura. In tema di riduzione della penale, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché, ove essa risulti adeguata all’interesse del creditore all’adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l’eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l’interesse del creditore o l’entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell’inadempimento.

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Cass. civ. n. 4208/2001

Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l’indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l’inadempimento del compratore, e la penale determinata nell’ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all’entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all’opposto, di diminuirne l’entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.

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Cass. civ. n. 2478/2000

In caso di richiesta di condanna al pagamento di penale convenzionalmente stabilita per l’inadempimento, a carico della parte che eccepisca la entità manifestamente eccessiva della stessa, chiedendone la riduzione, nessun altro onere può configurarsi se non quello di prospettare al giudice l’esigenza di una valutazione comparativa tra l’interesse patrimoniale che la controparte aveva alla esecuzione del contratto stesso e l’ammontare della penale stabilito, in quanto gli elementi necessari per tale valutazione sono desumibili dalla convenzione prodotta a supporto della propria domanda dalla controparte, mentre è, se mai, quest’ultima tenuta a dimostrare, a fronte della contestazione sollevata ex adverso, le ragioni che giustificavano l’ammontare apparentemente abnorme della penale in relazione al valore del contratto. Per converso, una sproporzione che non si manifesti ictu oculi esige, da parte di chi la eccepisce, un’allegazione esplicativa della dedotta eccessiva entità della penale, oltre ad una deduzione di prove in ordine all’assenza di ragioni giustificative di detta sproporzione.

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Cass. civ. n. 14070/1999

Il potere di ridurre la penale a norma dell’art. 1384 c.c. non può essere esercitato dal giudice di appello quando l’appellante sia incorso nella decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. per avere riformulato detta istanza soltanto nella comparsa conclusionale, avuto riguardo al carattere meramente illustrativo di tale scritto difensivo.

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Cass. civ. n. 13120/1997

Se le parti, secondo l’accertamento del giudice di merito, hanno convenuto un’indennità — che prescinde pertanto dall’inadempimento della parte all’obbligo assunto — nel caso il terzo non compia il fatto promesso da una di esse, non è applicabile l’art. 1384 c.c., norma eccezionale di deroga all’autonomia delle parti (art. 1322 c.c.), e perciò il giudice non può ridurre la somma predeterminata.

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Cass. civ. n. 2655/1997

Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l’interesse che la parte secondo le circostanze ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva provveduto alla riduzione della penale, sul rilievo che il promittente acquirente di un immobile aveva conseguito il possesso all’atto della stipula del contratto preliminare e che in ragione della particolare situazione del mercato immobiliare, doveva escludersi che la ritardata trascrizione del contratto definitivo di vendita avesse comportato per l’acquirente un particolare pregiudizio).

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Cass. civ. n. 6991/1993

L’eccezione del convenuto che, richiesto del pagamento della penale pattuita, sostiene di nulla dovere a tale titolo, non può ritenersi comprensiva dell’istanza di riduzione della penale medesima, perché le dette due deduzioni difensive hanno fondamenti diversi ed inconciliabili, in quanto la prima (eccezione di nulla dovere) esclude l’esistenza dell’inadempimento, che, invece, è presupposta dalla seconda (istanza di riduzione della penale).

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Cass. civ. n. 11115/1991

Il potere del giudice del merito di riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. in caso di adempimento parziale dell’obbligazione va esercitato tenendo presente l’interesse patrimoniale che il creditore avrebbe avuto all’esecuzione totale, senza che possano essere presi in considerazione gli ulteriori scopi, cui l’oggetto della prestazione avrebbe dovuto essere destinato, secondo gli intendimenti e gli interessi del creditore.

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Cass. civ. n. 5625/1990

L’apprezzamento sull’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, ove correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento, con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida cd esclusiva correlazione con l’entità del danno subito.

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Cass. civ. n. 3600/1989

In tema di danni da inadempimento contrattuale, la penale concordata dalle parti — che, oltre ad assolvere la funzione di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente, vale anche a rafforzare il vincolo contrattuale, e che è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, secondo comma, c.c.) — può essere diminuita equamente dal giudice nelle ipotesi previste dall’art. 1384 c.c. (e cioè, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento), ma non del tutto eliminata.

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Cass. civ. n. 1143/1982

La norma dell’art. 1384 c.c., sul potere del giudice di ridurre equamente la penale, ha carattere eccezionale e, pertanto, non è applicabile analogamente oltre l’ambito della clausola penale, cui testualmente si riferisce, né, in particolare, in tema di caparra confirmatoria.

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Cass. civ. n. 6456/1981

Mentre l’inadempimento di un contratto costituisce condizione sufficiente, quale che sia la sua importanza, a far sorgere il diritto alla penale prevista dai contraenti, il giudice del merito, che sia richiesto della sua riduzione a norma dell’art. 1384 c.c., non può limitarsi a constatare l’esistenza dell’inadempimento stesso ma è tenuto, a valutarne la consistenza.

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Cass. civ. n. 1574/1978

La norma dell’art. 1384 c.c. — che attribuisce al giudice il potere di diminuire equamente la penale — non ha la funzione di proteggere il contraente economicamente più debole dallo strapotere del più forte, bensì mira alla tutela e ricostruzione dell’equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o, comunque, di importanza non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l’inadempiente. Pertanto, non osta alla sua applicazione il fatto che la clausola penale sia stata stipulata a favore e contro entrambi i contraenti o che non ricorra un’ipotesi di usura. La riduzione della penale rientra nei poteri equitativi discrezionali del giudice di merito, ma l’uso di questi poteri deve essere adeguatamente giustificato nella motivazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 1859/1976

Il potere discrezionale di ridurre equamente la penale manifestamente eccessiva, attribuito al giudice del merito dall’art. 1384 c.c., prescinde dalla persistenza o meno, dopo il contratto, di un concorde apprezzamento delle parti sulla congruità della penale medesima, e, pertanto, sussiste anche nel caso in cui, verificatasi l’inadempienza, entrambe le parti chiedano l’attribuzione, in loro rispettivo favore, dell’intera penale pattuita.

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Cass. civ. n. 1130/1976

L’interesse cui il giudice deve aver riguardo per stabilire, ai fini della possibile riduzione equitativa, se l’ammontare della penale debba ritenersi manifestamente eccessivo, non è quello al risarcimento del danno subito dal creditore in dipendenza dell’inadempimento, ma quello che il creditore stesso aveva all’esecuzione della prestazione contrattuale; qualora, pertanto, la penale risulti adeguata all’interesse del creditore all’adempimento, al momento della stipulazione, nessun rilievo può assumere l’eventuale eccessività della penale stessa per la sopravvenienza di fatti che riducano quell’interesse del creditore ovvero l’entità del pregiudizio che lo stesso venga in concreto a subire per effetto dell’inadempimento del debitore.

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Cass. civ. n. 2541/1975

La decisione di rigetto della domanda di riduzione della penale deve essere sorretta da specifica ed esauriente analisi e valutazione degli elementi della fattispecie, e pertanto deve ritenersi insufficiente la motivazione che faccia riferimento generico all’interesse del creditore, all’entità della prestazione (dato che questa può bastare a spiegare la pattuizione, ma non la misura, della penale) ed all’accettazione del debitore (dato che una penale non è equa solo perché è stata convenuta).

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