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Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato

Art. 1389 — Capacità del rappresentante e del rappresentato

Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato [ 1261 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3787/2012

Il contratto stipulato dal rappresentante, in forza di procura a vendere che sia stata annullata per incapacità d’intendere e di volere del rappresentato, ai sensi dell’art. 428, primo comma, c.c., deve ritenersi concluso da rappresentante senza potere, rimanendo estraneo alla disposizione di cui all’art. 1389 c.c., la quale disciplina la diversa ipotesi del contratto stipulato dal rappresentante in forza di procura validamente conferitagli dal rappresentato.

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