Art. 1401 – Codice civile – Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto [1326] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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