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Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo

Art. 1427 — Errore, violenza, e dolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l’annullamento del contratto [ 1441 ss. ] secondo le disposizioni seguenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12453/2018

Nel caso in cui le parti di un contratto per sua natura commutativo, nell’esplicazione della loro autonomia privata, esplicitamente o implicitamente abbiano convenuto l’unilaterale o reciproca assunzione di un prefigurato rischio futuro, estraneo al tipo negoziale prescelto, e tale da modificarlo e renderlo, per tale aspetto, aleatorio, non può escludersi l’annullabilità del contratto per errore, da ritenersi astrattamente ravvisabile ogni qual volta il processo formativo della volontà risulti viziato da una falsa rappresentazione della realtà circa i presupposti del contratto in relazione agli elementi in base ai quali ha luogo la valutazione del rischio contrattuale, la cui inesatta percezione può essere ritenuta determinante ai fini della formazione del consenso, restando esclusa, invece, l’annullabilità del negozio, nell’ipotesi in cui l’errore ricada sull’alea, cioè sulla probabilità di verificazione dell’evento destinato ad incidere sull’equilibrio contrattuale, atteso che, nel primo caso, l’errore si ripercuote sulla causa del negozio o sul suo contenuto, mentre nel secondo caso non dà luogo ad una inesatta percezione della realtà, ma ad un difetto di previsione incidente, al più, sui motivi del negozio.

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Cass. civ. n. 16663/2008

La differenza ontologica esistente tra la figura dell’errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell’altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l’adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell’errore l’accertamento dev’essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l’ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal deceptor e le conseguenze da essa prodotte sul deceptus verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il deceptor di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.

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Cass. civ. n. 22900/2005

La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l’inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell’errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l’accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l’elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due.

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Cass. civ. n. 17902/2004

Stante la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento piú penetrante), deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità — non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare — presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.

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Cass. civ. n. 10815/2004

La parte che deduce di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l’annullamento deve indicare quale altro contratto intendeva concludere, mentre per l’errore sull’oggetto deve dimostrare che l’errore cade sull’identità di esso. Essa inoltre ha l’onere di dimostrare l’essenzialità dell’errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l’uso dell’ordinaria diligenza.

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Cass. civ. n. 5313/2003

In tema di contratti, le domande giudiziali di annullamento e di risoluzione possono essere proposte in via alternativa perché, sebbene entrambe aventi ad oggetto lo scioglimento di un vincolo giuridico, sono affidate ad azioni distinte e basate su presupposti diversi, tuttavia non possono essere considerate tra loro incompatibili in base al principio logico di non contraddizione. Ne consegue che la scelta tra l’azione di annullamento e quella di risoluzione di un contratto o anche del loro esercizio alternativo nel processo rientra nel potere discrezionale della parte.

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Cass. civ. n. 2104/2003

Poiché le cause di annullamento del contratto per vizio della volontà concretano fattispecie distinte, da cui scaturiscono autonome azioni di impugnativa negoziale, si ha mutamento della causa petendi, con conseguente formulazione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro, allorquando, domandato inizialmente l’annullamento di un contratto sulla base del dolo, si formuli domanda fondata sull’errore, introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione.

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Cass. civ. n. 3504/1975

Qualora la cosa venduta sia gravata da oneri o da diritti di terzi di cui il compratore non aveva conoscenza, questi può esercitare le azioni di garanzia previste specificamente per la vendita dagli artt. 1484 e 1489 c.c., ma non l’azione di annullamento per errore, prevista per il contratto in genere dall’art. 1427 c.c., ostandovi il principio di specialità.

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Cass. civ. n. 1247/1973

In sede contenziosa può ottenersi l’annullamento di un contratto, adducendo a motivo l’esistenza di un vizio del provvedimento di volontaria giurisdizione che lo ha autorizzato. La controversia in ordine alla natura di detto vizio ed ai poteri del giudice del contenzioso non dà luogo ad una questione di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 84/1970

Il negozio di accertamento non è annullabile per errore di fatto quando tale errore non incida sul processo formativo della volontà espressa da una delle parti, ma sull’estensione dei rispettivi diritti derivanti dalla incerta situazione giuridica preesistente che le stesse parti vollero sottrarre, con l’accertamento convenzionale, ad ogni futura controversia.

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