Art. 1450 – Codice civile – Offerta di modificazione del contratto
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6311/2024
In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, l'offerta di riconduzione ad equità, oltre che idonea ad eliminare la sproporzione tra le prestazioni, deve essere tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, sicché il convenuto può anche limitarsi a chiedere, in base a elementi oggettivi, la determinazione al giudice, il quale, ove ritenga insufficiente la somma offerta, può integrarla, salvo che essa sia stata confinata entro una precisa quantificazione.
Cass. civ. n. 24247/2016
Affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione "ultra dimidium" attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni.
Cass. civ. n. 12665/2014
L'offerta di riduzione ad equità del contratto rescindibile, avendo natura sostanziale, può essere formulata all'esito dell'accertamento del vizio, sicché, rispetto ad essa, non si verificano preclusioni processuali.
Cass. civ. n. 10976/2014
L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio.
Cass. civ. n. 5922/1991
L'offerta di reductio ad aequitatem ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l'accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per l'esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagini istruttorie.
Cass. civ. n. 6630/1988
L'offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell'atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell'atto medesimo. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l'offerta contenuta nell'atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 1046/1983
In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione «ultra dimidium», il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell'art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all'atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione.
Cass. civ. n. 1037/1976
L'offerta con la quale il convenuto con azione di rescissione del contratto per lesione proponga la riduzione ad equità del contratto medesimo, dichiarandosi cioè disposto ad una modificazione in tal senso dei patti e chiedendo al giudice un correlativo provvedimento che incida sul rapporto sostanziale, ha natura di domanda giudiziale logicamente e giuridicamente subordinata alla rescindibilità del contratto; da ciò consegue che l'eventuale adesione della controparte all'offerta di riduzione ad equità può perfezionare un contratto modificativo, ed essere quindi vincolante per l'offerente (sempre che l'offerta contenga la quantificazione della proposta modificativa e non si rimetta in proposito al giudice), solo nel caso in cui risulti accertata la sussistenza degli estremi per la rescindibilità del rapporto.