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Art. 1511 — Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Art. 1511 — Denunzia nella vendita di cose da trasportare

Nella vendita [ 1470 ] di cose da trasportare da un luogo a un altro [ 1378, 1510 ], il termine per la denunzia [ 1495 ] dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno del ricevimento [ 172 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12465/2016

In tema di difetti di qualità apparenti nella vendita di cose da trasportare, la decorrenza del termine di denunzia dal giorno del ricevimento è stabilita dall’art. 1511 c.c. solo per le qualità essenziali all’uso cui la cosa è destinata, mentre per le qualità promesse il termine stesso decorre unicamente dalla scoperta del difetto, poiché l’affidamento generato dalla promessa del venditore solleva il compratore dall’onere di verifica alla consegna.

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Cass. civ. n. 4496/2000

In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c. che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali all’occorrenza anche con un’indagine a campione.

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Cass. civ. n. 49/1996

In tema di vendita di cose da trasportare, l’art. 1511 c.c. pone a carico del compratore un onere di diligenza consistente nel dovere di esaminare la cosa comprata per rilevarne vizi o difetti apparenti; cosicché il termine per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità apparenti decorre dal giorno in cui il compratore è stato in grado di esaminare la merce, ossia del giorno in cui questa è stata posta nella sua disponibilità mediante la consegna. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso l’apparenza del vizio della cosa venduta sul presupposto che la merce si trovava confezionata per la spedizione in una scatola non trasparente ed aveva, quindi, ritenuto che il termine per la denunzia dovesse decorrere non dal momento in cui il compratore aveva ricevuto la merce, bensì da quando aveva proceduto all’apertura della confezione).

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Cass. civ. n. 1006/1982

Qualora il venditore abbia assunto l’obbligo di consegnare la cosa compravenduta al compratore, l’esecuzione del contratto non si esaurisce con l’avvenuto sdoganamento della merce alla frontiera ma solo con l’effettiva consegna al compratore.

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Cass. civ. n. 669/1976

In relazione alla garanzia dovuta dal venditore, ai sensi dell’art. 1511 c.c., un vizio deve considerarsi occulto non solo quando non sia riconoscibile e apparente ad una diretta ispezione, ma anche quando per le caratteristiche del procedimento di fabbricazione della cosa venduta, per la sua consistenza o per le modalità della sua conservazione, ovvero per le circostanze della consegna, esso non possa essere rilevato ad un esame immediato, ma solo dopo che ne sia iniziata l’utilizzazione. A tale ipotesi va equiparata quella in cui, pur essendo in astratto possibile una verifica contestuale, essa tuttavia sarebbe talmente gravosa ed antieconomica da superare i criteri dell’ordinaria diligenza o il normale comportamento dei soggetti nei rapporti commerciali.

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Cass. civ. n. 754/1971

Un vizio è apparente, agli effetti dell’art. 1511 c.c. in relazione all’art. 1495 dello stesso codice, quando è di facile percezione ed è sufficiente una normale diligenza per constatarlo, in rapporto alle particolari circostanze della vendita ed alla persona dell’acquirente.

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