Art. 1535 – Codice civile – Proroga dei contratti a termine

Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l'esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l'osservanza degli usi diversi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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