Art. 1555 – Codice civile – Applicabilità delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita[1470] si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13398/2024
Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.(In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che l'effetto traslativo ex art. 1472 c.c. si fosse verificato, ancorché le costruzioni, costituite da muretti e pilastri, fossero inidonee a determinare l'esistenza dei beni futuri oggetto del contratto, ed aveva conseguentemente ridotto il danno subito dai proprietari dell'area permutata in misura pari al valore dei manufatti realizzati).
Cass. civ. n. 13717/2014
In materia di contratto misto di vendita e permuta, data l'applicabilità delle norme sulla vendita, con o senza la clausola di compatibilità di cui all'art. 1555 cod. civ. (a seconda che il giudice di merito ritenga prevalente l'una o l'altra causa negoziale), l'accertamento del vizio di una delle cose date in permuta giustifica il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettiva sua eliminazione, la cui necessità determina comunque una riduzione del valore della "res". Tale risarcimento può essere escluso solo se cumulato con un'"actio quanti minoris", giacché in tal caso esso assume la valenza di un'eliminazione indiretta del vizio, corrispondente ad un'azione di esatto adempimento, a sua volta esclusa in materia.
Cass. civ. n. 2167/1979
L'azione di riduzione del prezzo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., in tema di vendita, è applicabile, a norma dell'art. 1555 c.c., anche al contratto di permuta, dal momento che devono ritenersi compatibili, con quest'ultimo contratto, tutte quelle norme in materia di vendita che, pur facendo riferimento al prezzo, non si riferiscono al suo carattere pecuniario, ma considerano il prezzo come corrispettivo della prestazione e quindi si fondano genericamente sulla funzione di scambio del contratto. Poiché nella permuta ciascun bene permutato costituisce corrispettivo dell'altro, la riduzione del prezzo va intesa come riduzione della prestazione del contraente adempiente mercè conguaglio in danaro imposto a carico del contraente non regolarmente adempiente o, se si è in presenza di beni furigibili, mediante restituzione in natura di parte di essi da parte di quest'ultimo.