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Art. 1708 — Contenuto del mandato

Art. 1708 — Contenuto del mandato

Il mandato [ 1703 ] comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 474/2016

Il mandatario, in forza di una procura generale o speciale “ad negotia”, può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al mandante inerenti e necessarie all’esecuzione del mandato ricevuto, compresa quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la quale si intende proporre ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 2153/2014

Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell’art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all’attività espressamente consentita.

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Cass. civ. n. 6138/2012

L’art. 1708, secondo comma, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell’oggetto della procura generale, né comporta la necessità di una specifica indicazione degli atti compresi nel mandato stesso, essendo sufficiente la menzione del tipo di negozio, non rientrante nei limiti dell’ordinaria amministrazione, che il mandatario è autorizzato a concludere.

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Cass. civ. n. 10687/2002

Il principio fissato dall’art. 1708 c.c., secondo il quale, di regola, vanno ricompresi nel mandato tutti gli atti necessari al compimento del negozio per il quale il mandato è stato conferito, trova applicazione al caso del mandatario munito del potere di quietanzare, anche se il pagamento sia avvenuto in epoca anteriore (e non contestualmente) al rilascio della quietanza, ed anche se non sia stato ricevuto direttamente dal rappresentante.

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Cass. civ. n. 5932/1999

Tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 c.c., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche quelli che non si pongono come necessari e conseguenziali per l’adempimento del mandato, costituendone invece un ulteriore sviluppo, attraverso una dilatazione dell’oggetto. Al fine di un tal tipo di valutazioni, e perciò al fine di stabilire contenuto ed estensione del mandato conferito per l’espletamento di una determinata attività, ovviamente non si può non tener conto di atti il cui compimento sia reso obbligatorio dalla legge, dovendosi ritenere — anzi — che in un tal caso neppure si ponga concretamente un problema di individuazione dei limiti del mandato, perché il mandante (salva l’ipotesi di un espresso divieto formulato al mandatario) non può comunque ignorare che il mandatario è tenuto al rispetto della legge.

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Cass. civ. n. 9162/1995

La clausola compromissoria ha carattere autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, con la conseguenza che il potere di stipularla non pub considerarsi compreso nelle facoltà necessarie per l’espletamento del mandato, che il rappresentato abbia conferito al proprio rappresentante. (Principio ribadito dalla S.C. in relazione a fattispecie all’entrata in vigore della modifica dell’art. 808 c.p.c., introdotta con la L. n. 25 del 1994, secondo cui il potere di stipulare il contratto comprende quello di convenire la clausola compromissoria).

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