Art. 1715 – Codice civile – Responsabilità per le obbligazioni dei terzi

In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19455/2025

In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.

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