Art. 1715 – Codice civile – Responsabilità per le obbligazioni dei terzi
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19455/2025
In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.