Art. 1727 – Codice civile – Rinunzia del mandatario
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato [1725], il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso di impedimento grave da parte del mandatario [1747].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10923/1996
Con riguardo ad arbitrato irrituale, nel caso in cui gli arbitri siano nell'impossibilità di rendere il lodo nel termine, per causa a loro non imputabile (nella specie, giustificato ritardo nel deposito di una consulenza tecnica d'ufficio), il rifiuto di una delle parti mandanti di concedere una proroga si configura come fatto imputabile alla parte stessa (creditrice della prestazione di rendimento del lodo), che rende legittima, alla stregua dell'art. 1727 c.c., la rinuncia degli arbitri al mandato.