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Art. 1739 — Obblighi dello spedizioniere

Art. 1739 — Obblighi dello spedizioniere

Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite.

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16625/2008

In tema di contratto di spedizione, ai sensi dell’ari. 1739 c.c., lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest’ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l’obbligatorietà.

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Cass. civ. n. 1312/2005

Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave) deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l’idoneità a quel determinato carico.

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Cass. civ. n. 3650/2004

Lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l’incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell’interesse del committente, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest’ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l’atto compiuto sia idoneo a realizzare l’interesse del committente.

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Cass. civ. n. 9697/2003

In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l’obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l’obbligatorietà. Ne deriva che, avendo il committente l’obbligo di anticipazione delle spese, deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a maggior ragione, di assegni equivalga di per sé ad impartirgli l’istruzione di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la facoltà di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito.

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Cass. civ. n. 16069/2002

Lo spedizioniere che, in violazione dell’incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l’onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

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Cass. civ. n. 5881/1982

La regola direttiva sugli obblighi e la diligenza dello spedizioniere (ex art. 1739 c.c.) in ordine alla scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto, non osta ad una qualificazione giuridica diversa da quella del contratto di spedizione pura quando, per le caratteristiche di un trasporto combinato, marittimo e terrestre, da compiersi con più mezzi e diversi tratti, l’espressa clausola di conferimento, nei bordereaux, di un amplissimo potere discrezionale di scelta assuma, nel collegamento necessario con altra clausola di retribuzione unitaria e globale (non limitata alle spese ed alle prestazioni accessorie che hanno causa nei contratti collegati assorbiti nel contratto di spedizione, bensì includente il corrispettivo della prestazione fondamentale di tale contratto), il particolare significato della promessa di un risultato consistente nella dislocazione della merce da un porto ad altro, con pagamento anticipato della mercede e così la correlativa posizione di spedizioniere-vettore nell’obbligato a tale risultato finale ed unitario di trasporto.

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