Art. 1607 – Codice civile – Durata massima della locazione di case
La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Se affitti un immobile, stai entrando in uno dei rapporti più litigiosi: canoni, rilascio e obblighi generano spesso contenzioso.
- Le norme a tutela dell'inquilino non possono essere derogate in peius: clausole contrarie sono nulle, anche se firmate.
- Il mancato pagamento anche di un solo canone può portare alla risoluzione, ma ottenere materialmente il rilascio dell'immobile richiede tempo.
- La cauzione non è un anticipo: deve essere restituita alla fine del rapporto, salvo danni documentati.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi