Art. 1610 – Codice civile – Spurgo di pozzi e di latrine
Lo spurgo dei pozzi e delle latrine è a carico del locatore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 2035/1977
Rientra nell'autonomia negoziale dei contraenti stabilire se il conduttore debba corrispondere al locatore, insieme con il canone pattuito, anche l'importo delle spese condominiali, ovvero se tale prestazione debba rimanere in tutto o in parte a carico del locatore.