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Art. 1616 — Affitto senza determinazione di tempo

Art. 1616 — Affitto senza determinazione di tempo

Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto [ 1373 ] dando all’altra un congruo preavviso [ 1596 ].

Sono salvi le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente [ 8 d. gen. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6354/1981

Nei contratti di durata, in cui sono previste reciproche prestazioni da attuarsi in un lungo lasso di tempo, qualora la cessazione del rapporto sia pattuita con riferimento alla consumazione di una certa quantità di beni o di merci da parte di uno dei contraenti, non può parlarsi di durata indeterminata, risultando il termine finale del rapporto prefissato in modo indiretto col rinvio al verificarsi della prevista situazione di esaurimento del bene o della merce in questione. Con la conseguenza che l’esistenza del termine finale (
certus an incertus quando) preclude la possibilità del recesso unilaterale, che è applicabile ai contratti senza alcuna determinazione di tempo, essendo i suoi effetti in contrasto con un’esplicita, diversa volontà delle parti.

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