Art. 1651 – Codice civile – Miglioramenti

[Se l'affittuario senza essere autorizzato dal locatore, ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.

La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta.

La determinazione dell'indennità e fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se concedi o prendi in affitto un'attività, non stai trattando un semplice bene: entri nella gestione di un'organizzazione produttiva.
  • Chi subentra nell'azienda eredita anche i contratti in corso, con obblighi che potrebbero non essere immediatamente evidenti.
  • Nel settore agricolo esistono diritti particolari, come la prelazione, che possono incidere direttamente sulla possibilità di acquistare il fondo.
  • Alla fine del rapporto, chi ha migliorato il bene può avere diritto a un'indennità, ma solo a certe condizioni.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale