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Art. 1697 — Accertamento della perdita e dell’avaria

Art. 1697 — Accertamento della perdita e dell’avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5573/1997

In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 1697, terzo comma c.c., al fine di far acclamare, prima della loro riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l’avaria della merce.

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Cass. civ. n. 563/1985

In tema di trasporto di cose l’accertamento che il destinatario ha il diritto di fare eseguire, prima di ricevere la consegna di esse, circa l’eventuale esistenza di perdite o di avarie, deve avvenire secondo quanto prescrive il terzo comma dell’art. 1697 c.c. cioé nei modi stabiliti dall’art. 696 c.p.c. per l’accertamento tecnico preventivo e per l’ispezione giudiziale, con la conseguenza che quando il destinatario, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, proceda autonomamente all’accertamento della perdita o delle avarie delle cose trasportate, pone in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle medesime comprovanti l’avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l’esaurimento del rapporto di trasporto. (Nella specie, la C.S., in applicazione del suesposto principio, ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto la sussistenza di un nuovo e autonomo contratto di trasporto nella consegna delle cose eseguita dal destinatario al vettore per la rispedizione al mittente, dopo l’accertamento eseguito senza il ricorso all’autorità giudiziaria).

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Cass. civ. n. 1366/1980

I verbali previsti dall’art. 45 della Convenzione internazionale merci (CIM) — firmata a Berna i1 25 ottobre 1952 e ratificata in Italia con la L. 28 maggio 1955, n. 916 — al fine di accertare la perdita o l’avaria del carico, non hanno natura di prova legale, ma del loro contenuto il giudice può avvalersi ai fini dell’accertamento della responsabilità del vettore, ben potendo essi offrire validi elementi di convincimento, specialmente quando siano suffragati da altre circostanze o da fatti ritenuti pacifici o non contestati (nella specie: la mancata assunzione dell’obbligo di refrigerazione della merce, da parte delle ferrovie, per il tempo di durata del trasporto). 

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