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Art. 1700 — Trasporto cumulativo

Art. 1700 — Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione.

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2529/2006

La figura del contratto di trasporto cumulativo (che si distingue da quelle del contratto di trasporto con subtrasporto e del contratto con spedizione), disciplinata dall’art. 1700 c.c., ricorre allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l’esecuzione del contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile la qualificazione del contratto come trasporto cumulativo in virtù dell’accertamento che tra due società era intervenuta la stipulazione di un «rapporto diretto mittente-vettore» e che, nei confronti della società mittente, si erano contestualmente e direttamente con essa obbligati due vettori, rispettivamente per una tratta terrestre e per quella successiva via mare).

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Cass. civ. n. 19050/2003

In tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l’avaria imputabili al subvettore; poiché, peraltro, nell’ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti.

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Cass. civ. n. 698/1995

Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore, il quale si avvalga per l’esecuzione del contratto di un altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (ipotesi diversa da quella del trasporto cumulativo, regolato dall’art. 1700 c.c., configurabile quando alla esecuzione del trasporto, sulla base di un unico contratto, si impegnano successivi vettori) non sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori (diversamente da quanto previsto per il trasporto cumulativo dall’art. 34 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada, resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960, per i rapporti a cui sia applicabile), con la conseguenza che l’azione proposta dal mittente contro il soggetto incaricato da vettore non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest’ultimo.

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Cass. civ. n. 6557/1991

In tema di trasporto cumulativo, mentre per la stipulazione del relativo contratto non è richiesta la partecipazione di tutti i vettori ma le volontà in senso adesivo da parte dei vettori successivi al primo può essere manifestata anche dopo la costituzione del rapporto contrattuale con il primo vettore, la volontà del mittente di concludere il contratto con una pluralità di vettori ed a tal fine di non esaurire l’incarico nell’accordo con il primo vettore, ma di lasciare aperta la proposta contrattuale alla adesione di altri vettori, disposti ad affiancarsi al primo, deve essere coeva alla conclusione del contratto stesso ed ivi chiaramente manifestata. Conseguentemente non è sufficiente, per configurare l’esistenza di un contratto di trasporto cumulativo, la circostanza che il mittente, nell’atto in cui affidi le merci al primo vettore, sia soltanto consapevole del fatto che questi, per farle giungere a destinazione, si sia riservata la facoltà di affidarle ad un altro o a più vettori.

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Cass. civ. n. 4082/1977

Il contratto di trasporto cumulativo, caratterizzato dall’unicità del contratto riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del mittente, può configurarsi anche quando non vi sia stato un rapporto diretto fra il mittente e i successivi vettori oltre il primo, poiché questi possono aderire in un secondo tempo al contratto su richiesta formulata dal primo vettore per conto del mittente.

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Cass. civ. n. 3983/1975

Ricorre l’ipotesi del contratto di trasporto cumulativo di cose quando più vettori si obbligano insieme verso il mittente, con un unico contratto (che può essere concluso contemporaneamente e contestualmente da tutti i vettori, ovvero può essere inizialmente concluso da uno o da alcuni soltanto dei vettori con successiva adesione degli altri), ad eseguire la prestazione di trasporto delle cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell’intero percorso.

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