Art. 1811 – Codice civile – Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22145/2025

Il contratto di comodato a termine non si trasforma, alla scadenza, in comodato precario per il solo fatto che il comodatario non ha restituito il bene e il comodante non ne ha sollecitato la restituzione, in quanto nel comodato con determinazione di durata l'obbligo di restituzione sorge automaticamente alla scadenza del termine e la successiva inerzia del comodante non può essere interpretata come tacita manifestazione di volontà volta a instaurare un nuovo e diverso rapporto contrattuale a tempo indeterminato, ma deve essere qualificata come mera tolleranza inidonea a costituire un titolo di detenzione qualificato e giuridicamente tutelabile. (Nel caso di specie, caratterizzato dall'evidente natura di mera tolleranza dell'atteggiamento di cortesia basato sull'affectio familiaris, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, assunta la trasformazione in comodato precario di un comodato di immobili intervenuto tra padre e figlio, aveva ritenuto che a seguito del decesso del padre il rapporto di comodato fosse proseguito con gli eredi e cessato per effetto della richiesta di restituzione avanzata da uno di essi, rendendo l'occupazione dei beni senza titolo solo a partire dalla stessa).

Cass. civ. n. 14474/2023

Ove, dopo la morte del comodatario, il comodante eserciti il diritto di recesso riconosciutogli dall'art. 1811 c.c., gli eredi del comodatario sono tenuti alla restituzione della cosa, indipendentemente dalla conoscenza del contratto e dal mantenimento di un potere di fatto sul bene che ne costituiva oggetto.

Cass. civ. n. 9796/2019

In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).

Cass. civ. n. 25887/2018

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).

Cass. civ. n. 8548/2008

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario é un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui é certo l' "an" ed incerto il "quando", con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante. (Cassa con rinvio, Trib. Latina, 29 luglio 2003).

Cass. civ. n. 8409/1990

In tema di comodato, in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 c.c., determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi.

Cass. civ. n. 1772/1976

Nel comodato a tempo indeterminato, non stipulato espressamente intuitu personae, la morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto, ma l'estinzione si ha solo allorquando il comodante chieda agli eredi la restituzione della cosa.

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