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Art. 1834 — Depositi di danaro

Art. 1834 — Depositi di danaro

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi.

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 788/2012

Nel deposito bancario, negozio complesso di durata che costituisce un contratto d’impresa, caratterizzato da profili speculativi, in cui l’interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con quello del privato alla custodia ed alla rimuneratività delle somme, l’obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che l’inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà, onde la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca.

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Cass. civ. n. 23844/2008

In tema di deposito bancario, la mera cointestazione del libretto comporta l’accensione di un deposito congiunto semplice, su cui ciascun cointestatario, se non può agire anche per l’altro, impedendogli la disciplina della comunione di estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno dell’altro, può, però, disporre della sua quota ed esigerla, stante la divisibilità dell’obbligazione di denaro.

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Cass. civ. n. 17945/2003

L’obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 c.c., non è legato all’esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 c.c.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri. Da tanto deriva che l’intervento di un vincolo esterno alla restituzione (pignoramento o sequestro) non incide sulla causa giuridica da cui deriva il debito per interessi, perché quel vincolo impedisce al depositante di richiedere nell’immediato alla banca depositaria la restituzione di dette somme, ma non le rende medio tempore indisponibili per la banca medesima.

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Cass. civ. n. 15231/2002

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento cosa conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

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Cass. civ. n. 4389/1999

Mentre il diritto alla restituzione delle somme depositate vantato dal depositante nei confronti della banca, che abbia pagato a un terzo portatore del libretto di deposito ma non titolare del credito, ha natura contrattuale e si fonda sul deposito e sul pagamento al terzo con dolo o colpa grave, il diritto, del depositante nei confronti del terzo ha natura extracontrattuale e si fonda sull’illecito possesso della somma; conseguentemente, sul piano processuale le azioni proposte dal depositante nei confronti della banca e del terzo sono diverse, sul piano sostanziale le posizioni debitorie non sono legate da un nesso di solidarietà passiva. (In applicazione di tali principi si è affermato che la transazione conclusa tra depositante e terzo non produce effetti diretti sul rapporto tra depositante e banca e non comporta l’estinzione di questo, eventualmente realizzandosi l’effetto indiretto di incidere sul quantum dovuto dalla banca al depositante).

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