Art. 1844 – Codice civile – Garanzia

Se per l'apertura di credito[1842]è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante [1943]. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere [1373, 1461] dal contratto [2743].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 12685/2004

In tema di apertura di credito in conto corrente assistita da una garanzia personale, non è di per sé contrario ai principi di correttezza e buona fede nei confronti del fideiussore il comportamento della banca che, pur dopo il recesso del fideiussore medesimo, abbia mantenuto in vita il rapporto di apertura di credito con il debitore principale senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia. In tanto un tale comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito, può essere valutato sotto il profilo del contrasto con i suddetti principi, in quanto la banca abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e, quindi, senza la dovuta attenzione (anche) all'interesse del fideiussore. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. - nel confermare la sentenza del giudice di merito impugnata dal fideiussore - ha rilevato che, nella specie, l'affluire sul conto corrente del debitore principale, dopo il recesso del fideiussore, di rimesse ed accreditamenti con l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria, ben poteva costituire indice idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento che la garanzia fosse adeguata e che il rapporto potesse proseguire senza pregiudizi per il fideiussore).

Cass. civ. n. 5316/2004

In tema di fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente, il principio di correttezza e buona fede non impone automaticamente alla banca di recedere dal contratto nei riguardi del debitore principale solo perché si è verificato, a seguito del recesso del fideiussore, il venir meno della garanzia personale da quest'ultimo in precedenza prestata. Affinché, nei confronti del fideiussore, il comportamento della banca, che abbia proseguito nel rapporto di apertura di credito senza chiedere la sostituzione del garante o l'integrazione della garanzia, possa essere valutato sotto il profilo del contrasto con il principio di correttezza e buona fede, occorre che la banca stessa abbia agito con la consapevolezza della insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione (anche ) all'interesse del fideiussore.
In tema di recesso del fideiussore da una fideiussione prestata a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente senza determinazione di durata, le rimesse attive affluite sul conto dopo il recesso del fideiussore e fino alla chiusura del rapporto creditizio non possono essere conteggiate isolatamente e separatamente a favore del garante in riduzione del saldo passivo esistente alla data del recesso medesimo, stante il principio di inscindibilità delle rimesse attive e passive sia nel rapporto tra banca e cliente che in quello tra banca e garante, avendo i versamenti la funzione di ripristinare la disponibilità e di consentire, quindi, ulteriori prelievi.

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