Art. 1857 – Codice civile – Norme applicabili

Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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