Art. 1930 – Codice civile – Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss. l.f.] del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [187 disp. att.; 56, 201 l.f.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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