Art. 1973 – Codice civile – Annullabilità per falsità di documenti
È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 14656/2012
Ai sensi dell'art. 1973 c.c., è annullabile la transazione che sia stata perfezionata, in tutto o in parte, sulla scorta di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi. Ne consegue che il termine di cinque anni, entro il quale si prescrive l'azione volta ad ottenere l'annullamento della transazione, inizia a decorrere dal giorno in cui la falsità sia stata accertata giudizialmente o trovi riscontro in una prova non contestata, integrando la mancanza di un accertamento con sentenza o di una prova certa della falsità gli estremi di un impedimento all'esercizio del diritto, rilevante agli effetti dell'art. 2935 c.c. e quindi operante come causa di sospensione della prescrizione.