Art. 1976 – Codice civile – Risoluzione della transazione per inadempimento
La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14772/2024
In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite secondo le modalità originarie).
Cass. civ. n. 645/2024
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
Cass. civ. n. 6821/2023
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.
Cass. civ. n. 6821/2023
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.
Cass. civ. n. 4451/2020
Nel caso in cui tra le parti di un giudizio in materia di lavoro sia intervenuta una conciliazione amministrativa, senza tuttavia che alcuna di esse abbia dedotto nel medesimo la composizione transattiva della controversia ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza passata in giudicato, la situazione accertata diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione nel successivo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle somme indicate in sentenza. Tuttavia il convenuto può, come nella specie, chiedere in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito per l'inadempimento da parte dell'attore degli obblighi assunti con l'atto di transazione, e in particolare dell'obbligo di non proseguire le azioni in corso. (Cassa con rinvio, App. Roma, 19 gennaio 2005).
Cass. civ. n. 24377/2006
Nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di diritto enunciato, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata respinta un'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sulla deduzione di una pregressa transazione, con la quale le parti avrebbero definito ogni aspetto del rapporto di fornitura tra le stesse intercorso, sul presupposto che, in dipendenza dell'inosservanza del termine concordato per la tacitazione di ogni pretesa invocata dalla parte ricorrente, la transazione, da ritenersi non novativa, si sarebbe dovuta considerare «decaduta» ovvero risolta, con la conseguente legittimità, da parte della società creditrice, del diritto di pretendere gli interessi legali dalla data delle singole fatture richiesti con la domanda monitoria, non potendosi ritenere realizzato l'effetto estintivo del rapporto originario di fornitura).
Cass. civ. n. 8983/2005
La transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio preesistente, non ne determina necessariamente l'estinzione, potendo configurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima soltanto delle quali creando le parti un nuovo vincolo giuridico, incompatibile con quello preesistente e direttamente scaturito dalla novazione così realizzata,di talchè soltanto la transazione novativa, ove una delle parti non adempia gli obblighi assunti, può essere legittimamente risolta entro i limiti di cui all'art. 1976 c.c.