Avvocato.it

Art. 2019 — Effetti dell’ammortamento

Art. 2019 — Effetti dell’ammortamento

Trascorso senza opposizione il termine indicato dall’articolo 2016, il titolo non ha più efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l’ammortamento.

Chi ha ottenuto l’ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 550/1977

La procedura per l’ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l’emittente.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2462/1975

Dagli articoli 2019 codice civile e 74 (richiamato dall’articolo 86) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, può desumersi che il decreto di ammortamento dell’assegno circolare, divenuto definitivo per mancanza di opposizione, attribuisce a chi lo ha ottenuto la legittimazione cartolare, sostituendosi, all’uopo, al titolo, ma non pregiudica la questione della titolarità del credito.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze