Art. 2026 – Codice civile – Pegno

La costituzione in pegno di un titolo nominativo [2786] può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente.

Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura [2014].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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