Art. 2028 – Codice civile – Obbligo di continuare la gestione
Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21423/2025
La gestione di affari altrui non è configurabile in presenza di una situazione conflittuale tra le parti, tale da rivelare un interesse del dominus contrario all'intervento del preteso gestore, non potendo quest'ultimo consistere in un'azione posta in essere in sostituzione di colui che abbia manifestato, anche implicitamente, una volontà contraria o rivendicato un diritto incompatibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'esistenza di una vertenza giudiziaria pluridecennale tra le parti, in ordine al trasferimento di un immobile oggetto di un contratto preliminare di vendita, fosse compatibile con la ricorrenza di una negotiorum gestio idonea a fondare, in capo al soggetto non proprietario del bene, autore di un abuso edilizio, la pretesa di rimborso ex art. 31, comma 3, della l. n. 47 del 1985, delle somme versate per la definizione di una procedura di condono).
Cass. civ. n. 7864/2024
Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 2944/2017
In materia di gestione di affari, il requisito della "absentia domini" non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di "prohibitio", ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell'evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite "ex lege" a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell'indirizzo politico governativo e nell'esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura. (.
Cass. civ. n. 22302/2016
Il compimento di un'attività negoziale in favore di un soggetto che versi in situazione (ancorché transitoria) di incapacità naturale, va qualificato, ove ricorra l'ulteriore requisito dell'"utiliter coeptum", come gestione di affari altrui, la quale, a sua volta, può essere rappresentativa o non rappresentativa. Nell'ipotesi in cui il gestore agisca in nome proprio, atteso che la gestione d'affari costituisce un'ipotesi particolare di mandato, legittimato attivamente a ripetere, nei confronti dell'"accipiens", il pagamento indebito eseguito dal gestore è anche il soggetto gerito, in base all'art. 1705 c.c., che consente al mandante, sostituendosi al mandatario, di esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Cass. civ. n. 13203/2015
In tema di gestione d'affari la presenza del "dominus" e la sua "scientia" non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del "dominus" di provvedere rende pienamente ammissibile l'intervento del gestore, sempre che l'inerzia dell'interessato non abbia il senso della "prohibitio", atteso che l'esistenza di una opposizione dell'interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della "absentia domini", bensì la presenza di una vera e propria "prohibitio", nella «rumorosa opposizione» - giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l'assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione - esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del "de cuius" avrebbero fatto i pretesi gestori).
Cass. civ. n. 12304/2011
Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell'art. 2028 c.c., la "absentia domini" deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del "dominus".
Cass. civ. n. 12280/2007
Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede innanzitutto l' absentia domini da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del dominus tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l'utilità della gestione (cosiddetta utiliter coeptum), la quale sussiste quando sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, in materia di IRPEF, aveva escluso l'assoggettabilità ad imposizione del sovrapprezzo riscosso dal contribuente per la vendita di azioni di proprietà della moglie, ritenendo che l'attività da lui svolta ai fini della vendita fosse configurabile non già come intermediazione ma come gestione di affari, senza però indicare gli elementi comprovanti l'avvenuto trasferimento alla moglie del controvalore dei titoli).
Cass. civ. n. 18626/2003
L'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, spontaneamente ed utilmente compiuti dal gestore nell'altrui interesse in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'interessato; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto e sia decaduto dall'azione contrattuale proponibile per ottenere il rimborso delle somme pagate. (Nella specie, una banca aveva agito per ottenere il rimborso del debito pagato su delegazione di un suo correntista, benché l'operazione non risultasse annotata nell'estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi e, a fronte dell'eccezione di decadenza dall'azione di impugnazione dell'estratto conto — art. 1832, secondo comma, c.c. — aveva agito ex art. 2028, c.c.; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha ritenuto insussistenti i presupposti della negotiorium gestio).
Cass. civ. n. 12102/2003
La gestione degli affari che non abbia comportato la spendita del nome del dominus, può produrre effetti fra il dominus e il gestore, ma non può in alcun caso valere a far subentrare il dominus nel rapporto negoziale che il gestore abbia instaurato in nome proprio con il terzo.
Cass. civ. n. 4623/2001
L'elemento peculiare che diversifica la gestione di affari altrui da tutte le altre ipotesi, in cui l'attività svolta per conto terzi costituisce l'adempimento di un obbligo legale o convenzionale del cooperatore, è dato dalla spontaneità dell'intervento del gestore, ossia dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, sicché la negotiorum gestio non è configurabile allorché ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori il gestore ed il dominus.