Art. 2032 – Codice civile – Ratifica dell’interessato
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22769/2024
L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.
Cass. civ. n. 7864/2024
Coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso fosse necessaria una ratifica della società gerita allo scopo di renderle opponibile il verbale di accettazione senza riserve di un'opera commissionata, sottoscritto dall'amministratore di fatto).
Cass. civ. n. 20885/2023
Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.
Cass. civ. n. 2932/1978
La ratifica, da parte dell'interessato, della gestione di affari, ai sensi dell'art. 2032 c.c., produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, ancorché la gestione medesima difetti dei requisiti prescritti dall'ara. 2028 c.c., (nella specie, impossibilità del dominus di provvedere direttamente), trattandosi di requisiti previsti esclusivamente a tutela di detto interessato. L'art. 2032 c.c., nel prevedere la ratifica da parte dell'interessato della gestione d'affari anche nel caso di «gestione compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio», implicitamente consente di configurare la ratifica medesima pure qualora il gestore abbia agito senza indicare il nominativo del dominus.
Cass. civ. n. 199/1974
Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica del dominus, qualora manchino le condizioni perché si producano gli effetti della negotiorum gestio, non fa subentrare il dominus in luogo del gestore, per cui, rispetto all'azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non è il dominus bensì lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi.