Art. 2032 – Codice civile – Ratifica dell’interessato

La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 12102/2003

Nella gestione di affari non rappresentativa la ratifica non fa subentrare il dominus in luogo del gestore nel rapporto costituito da quest'ultimo in nome proprio con i terzi e i soggetti del rapporto restano quelli originari.

Cass. civ. n. 2932/1978

La ratifica, da parte dell'interessato, della gestione di affari, ai sensi dell'art. 2032 c.c., produce gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, ancorché la gestione medesima difetti dei requisiti prescritti dall'ara. 2028 c.c., (nella specie, impossibilità del dominus di provvedere direttamente), trattandosi di requisiti previsti esclusivamente a tutela di detto interessato. L'art. 2032 c.c., nel prevedere la ratifica da parte dell'interessato della gestione d'affari anche nel caso di «gestione compiuta da persona che credeva di gestire un affare proprio», implicitamente consente di configurare la ratifica medesima pure qualora il gestore abbia agito senza indicare il nominativo del dominus.

Cass. civ. n. 199/1974

Nella gestione di affari non rappresentativa, la ratifica del dominus, qualora manchino le condizioni perché si producano gli effetti della negotiorum gestio, non fa subentrare il dominus in luogo del gestore, per cui, rispetto all'azione di adempimento promossa dal terzo, legittimato passivo non è il dominus bensì lo stesso gestore, pur dovendo il primo tenere indenne il secondo, per effetto della ratifica, delle obbligazioni da lui assunte in nome proprio e rimborsargli le spese necessarie od utili con i relativi interessi.

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