Art. 2166 – Codice civile – Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato [2145].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.