Art. 2174 – Codice civile – Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.

Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176, 1618, 2148, 2167, 2175].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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