Art. 2179 – Codice civile – Morte di una delle parti
La soccida [2170] non si scioglie per la morte del soccidante [2158, 2168, 2186].
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158 [2168].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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