Art. 2182 – Codice civile – Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute [2171].

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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