Art. 2184 – Codice civile – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita [dalle norme corporative], dalla convenzione o dagli usi [2170, 2171, 2178, 2183].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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