Art. 2218 – Codice civile – Bollatura facoltativa

L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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