Art. 2429 – Codice civile – Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4734/1998
L'obbligo fissato dall'art. 2432, terzo comma, c.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dal D.L.vo 9 aprile 1991, n. 127 di attuazione delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349, ed applicabile anche in tema di società a responsabilità limitata, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2491 c.c.) avente ad oggetto il deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti all'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio stesso, si rende strumentale rispetto alla finalità di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere informati. Un tal diritto che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma postula non solo che il progetto di bilancio resti depositato per l'indicato periodo, ma anche e soprattutto che sia effettivamente consentito ai soci di esaminarlo, dal che consegue che ogni impedimento frapposto al socio (o ad un suo delegato) il quale precluda allo stesso di prendere visione del (progetto di) bilancio comporti di per sé stesso la violazione del diritto all'informazione tutelato dalla norma suddetta, e possa giustificare (rendendosi irrilevante, ad un tal punto, ogni accertamento in ordine alla regolarità in sé del deposito) l'annullamento della successiva delibera di approvazione del bilancio medesimo.