Art. 2431 – Codice civile – Soprapprezzo delle azioni

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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