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Art. 2435 ter — Bilancio delle micro-imprese

Art. 2435 ter — Bilancio delle micro-imprese

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  2. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  3. 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435 bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  1. 1) del rendiconto finanziario;
  2. 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
  3. 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al Quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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