Art. 2357 quater – Codice civile – Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni
Salvo quanto previsto dall'articolo 2357 ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1361/2011
Ai fini del rispetto del limite del dieci per cento del capitale sociale, posto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c. (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l.vo 4 agosto 2008, n. 142, applicabile nella specie "ratione temporis"), occorre tener conto anche dell'eventuale aumento del capitale deliberato e sottoscritto successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio, senza che sia necessario procedere all'approvazione di un ulteriore bilancio, dal momento che la norma non fa riferimento a questo, ma solo al capitale sociale e non intende salvaguardare la sua integrità, quanto impedire un potere eccessivo in capo all'organo amministrativo della società.