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Art. 2362 — Unico azionista

Art. 2362 — Unico azionista

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2422/2008

In tema di responsabilità illimitata dell’azionista socio unico di società per azioni in caso di insolvenza della società, l’art. 2362 c.c. (nel testo vigente anteriormente al D.L.vo n. 6 del 2003), esige per le obbligazioni sociali che esse siano sorte quando le azioni appartenevano al predetto socio, secondo una norma eccezionale che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell’ente; ne consegue che, pur essendo essa inapplicabile per analogia a fattispecie diverse, la concentrazione del capitale — secondo una nozione diversa da quella di mera titolarità — ben può coincidere con il caso in cui vi sia apparentemente un socio di minoranza, essendo l’intestazione delle azioni a nome di quest’ultimo fittizia o fraudolenta ovvero se ne provi la veste di mandatario di quello di maggioranza, mentre non ricorre nella diversa vicenda, non sovrapponibile, del dominio di un socio sulla società intesa come impresa sociale, per la cui evenienza l’eventuale violazione delle regole di corretta gestione trova rimedi diversi nelle azioni di responsabilità. (Il principio, specificato dalla S.C. nel senso della necessità della mancanza di una pluralità di soci in senso giuridico e non economico, ha trovato applicazione al caso di società partecipata da socio persona giuridica al 99,60 per cento a sua volta controllante totalitario di altra società, socio di minoranza, avendo il giudice di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile, esclusa la prova del rapporto diretto tra socio di maggioranza e totalità delle azioni).

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Cass. civ. n. 19/2007

Ove il Comune, valendosi del disposto dell’art. 1 della legge n. 68 del 1993, abbia trasformato l’ente comunale di consumo in società per azioni, restandone unico azionista, in caso di insolvenza della società partecipata risulta applicabile il disposto dell’art. 2362 c.c., che esprime la regola generale della responsabilità illimitata dell’unico azionista, senza che rilevi che la concentrazione del pacchetto azionario nelle mani del Comune sia stata imposta dalla legge e che rappresenti una caratteristica iniziale e provvisoria della vita della società. Ne consegue che qualora la spa Ente comunale di Consumo versi in stato di insolvenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro, momento che determina il tempo di maturazione del credito del lavoratore, questi ha il diritto ad ottenere dal Comune il pagamento del trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alle dipendenze dell’Ente e non per la sola quota maturata successivamente alla tra¬sformazione in società per azioni.

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Cass. civ. n. 11161/2001

L’art. 2362 c.c. prevede, in caso di insolvenza della società, la responsabilità dell’unico azionista, il quale risponde in via sussidiaria senza subentrare nei rapporti e nei diritti della società, la cui personalità resta distinta ed autonoma. (Nella specie, convenuta in giudizio i sensi dell’art. 2362 c.c. una persona giuridica, divenuta unica azionista di una società di capitali, per il pagamento del compenso di un’attività di consulenza svoltasi in più annate sociali in forza di un accordo con la società medesima, il giudice di merito aveva respinto la domanda ritenendo che dall’esistenza di tale patto non si potesse dedurre l’esistenza del patto con un diverso soggetto qual era l’azionista unico; in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio).

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Cass. civ. n. 3365/2000

Non è contraria all’ordine pubblico italiano la condanna personale del socio o amministratore di società per azioni, per fatti ascrivibili a quest’ultima. Nel nostro ordinamento il socio o l’amministratore di società di capitali, in certe circostanze (artt. 2362, 2947, comma secondo, e 2449, primo comma, c.c.), risponde personalmente dei debiti di questa, onde si palesa l’impossibilità di elevare al rango di principio fondamentale quello della responsabilità limitata del socio di società di capitali, che, se pure espressamente affermato in via generale dagli artt. 2325, primo comma e 2472, primo comma c.c., trova tuttavia deroga in casi particolari.

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Cass. civ. n. 2053/1999

La personalità giuridica delle società di capitali (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comportano l’esclusiva imputabilità all’ente degli atti compiuti e dell’attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli, poiché la norma di cui all’art. 2362 c.c. (che sancisce la responsabilità illimitata dell’unico azionista per le obbligazioni sociali) ha carattere derogatorio, in via eccezionale, ai detti principi, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diverse da quella espressamente prevista. (Nella specie, i soci di una S.p.A., titolari della quasi totalità del capitale sociale, avevano costituito in pegno indivisibile un certo numero di azioni della società stessa — in veste di terzi datori di garanzia reale — a garanzia di un fido accordato alla società da una banca che, all’esito di successive operazioni societarie di riduzione prima, di azzeramento poi del capitale sociale, aveva chiesto che i soci stessi fossero condannati alla ricostituzione dell’originario valore del pegno azionario ed al risarcimento del danno, quantificabile nella perdita del valore delle azioni date in pegno come conseguenza delle delibere assembleari. Il giudice di merito, nel respingere la richiesta, ebbe ad os¬servare che l’apertura di credito era stata concessa alla società quale soggetto distinto ed autonomo dalle persone dei soci — che pure ne detenevano la quasi totalità delle partecipazioni azionarie —, con sentenza confermata dalla S.C. che ha, nell’occasione, sancito il principio di diritto di cui in massima).

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Cass. civ. n. 4111/1994

La responsabilità dell’unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall’art. 2362 c.c. — che integra un’eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell’ipotesi di mancanza della pluralità dei soci — sussiste sia nell’ipotesi che l’unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un’altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell’art. .2497, secondo comma, c.c. — introdotto con l’art. 7 del D.L. n. 88 del 1993, in attuazione della tredicesima direttiva CEE sul diritto delle società, relativa alle Srl con unico socio (dir. n. 89/667 CEE) — che, al punto «a», ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.

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Cass. civ. n. 6278/1990

La concentrazione delle azioni di più società nelle mani di un unico socio, per l’intero capitale o per quota sufficiente ad assicurare il controllo, ancorché accompagnata dall’acquisto da parte del medesimo socio,, persona fisica, della funzione di amministratore in tutte le società, non implica di per sé invalidità degli atti compiuti da ciascuna società, considerando che l’ordinamento non vieta la formazione di «gruppi» tramite il collegamento od il controllo di società (salvi i limiti per l’acquisto o sottoscrizione di azioni di cui agli artt. 2359-2361 c.c., nonché la responsabilità verso i creditori dell’unico azionista, ai sensi dell’art. 2362 c.c.). Anche in tali ipotesi, pertanto, la validità ed operatività di quegli atti va riscontrata sulla base delle disposizioni che regolano la formazione ed attuazione della volontà sociale (oltre che delle comuni norme negoziali).

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Cass. civ. n. 6594/1981

L’art. 2362 c.c. il quale sancisce la responsabilità illimitata, per le obbligazioni di una società, a carico della «persona» nelle cui mani si concentrano tutte le azioni della società medesima, trova applicazione tanto con riguardo alla persona fisica, quanto con riguardo alla persona giuridica, tenuto conto che entrambe sono da includersi nella nozione di «persona», usata dalla suddetta norma senza ulteriori specificazioni, e che, sia nell’uno che nell’altro caso, ricorre l’esigenza di evitare l’utilizzazione della società di capitali, da parte di un unico soggetto, come mezzo per sottrarre il proprio patrimonio alla responsabilità per obbligazioni contratte nel suo interesse.

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