Avvocato.it

Art. 2372 — Rappresentanza nell’assemblea

Art. 2372 — Rappresentanza nell’assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell’assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del Quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del Quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2539.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 4709/1988

Con riguardo alle società per azioni, in ordine alla rappresentanza del socio nell’assemblea l’art. 8 della L. 7 giugno 1974, n. 216 il quale, modificando l’art. 2372 cod. civ., ha inteso imporre all’azionista una maggiore oculatezza nell’esercizio del diritto di farsi rappresentare nell’assemblea, richiedendo (tra l’altro) che la procura sia conferita per singole assemblee e quindi con piena contezza della convocazione di questa e del relativo ordine del giorno, comporta che il procuratore generale dell’azionista non è in quanto tale legittimato a rappresentarlo nell’assemblea, occorrendo invece che, oltre a non rientrare nel novero delle persone cui la rappresentanza non può essere conferita per divieto legale (o statutario), egli sia munito di procura conferita per la specifica assemblea in cui il diritto di voto dovrà essere esercitato

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6340/1981

Poichè ai sensi dell’art. 2372 cod. civ. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2486, secondo comma) il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società), è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze