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Art. 2410 — Emissione

Art. 2410 — Emissione

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23015/2010

L’offerta al pubblico di valori mobiliari di associazione in partecipazione – mediante emissione di certificati rappresentativi della posizione di associato – non costituisce negozio in frode alla legge, ex art. 1344 c.c. in relazione all’art. 2410 c.c. ed alla luce della legge n. 216 del 1974 (disposizioni applicabili, “ratione temporis”, con riguardo al quadro normativo vigente prima del d.l.vo n. 385 del 1993), in quanto la disciplina del prestito obbligazionario è modellata su quella del mutuo, e la diversità rispetto al contratto di associazione in partecipazione, individuabile nel fatto che l’associato rischia il suo apporto, porta ad escludere che l’emissione di buoni rappresentativi da parte dell’associata possa integrare l’elusione dell’art. 2410 c.c.

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