Art. 2460 – Codice civile – Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo [2365, 2436] devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni [2368, 2369, 2376], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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La norma fornisce solo il quadro generale

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