Art. 2465 – Codice civile – Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 17991/2025
In tema di imposta sulle donazioni, l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione va svolta ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del rinvio operato dagli artt. 55, comma 1 e 60 d.lgs. n. 346 del 1990, sicché deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'operazione negoziale e non anche della sua sostanza economica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come atto gratuito una delibera di aumento di capitale sociale dietro conferimento di rami d'azienda, in ragione del supposto arricchimento determinato dalla sproporzione tra le quote di partecipazione al capitale riservate ai sottoscrittori e il valore economico dei conferimenti).
Cass. civ. n. 21854/2024
Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.