Art. 2482 ter – Codice civile – Riduzione del capitale al disotto del minimo legale
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 26773/2019
In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
Cass. civ. n. 2773/2017
La delibera di riduzione volontaria del capitale sociale, ove non sia stata adeguatamente e compiutamente illustrata nella proposta, determina, quale atto di frode, la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, pur in mancanza di tempestiva opposizione da parte dei creditori ai sensi dell'art. 2482 c.c.