Art. 2550 – Codice civile – Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 2715/1996

Nel contratto di associazione in partecipazione, l'art. 2550 c.c., comportante l'obbligo dell'associante, salvo patto contrario, a non attribuire altre partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati, è applicabile soltanto nell'ipotesi in cui l'attribuzione della nuova partecipazione sia successiva al primo contratto di associazione ed importi, quindi, una modificazione di quote di partecipazione agli utili dell'impresa e dell'affare e non nel caso in cui l'attribuzione della posizione di associato a due distinte persone abbia luogo contestualmente con due distinte scritture redatte in pari data, in guisa da non potersi stabilire a chi delle due, quale precedente associato, spetti di dare il consenso prescritto dalla legge.

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