Avvocato.it

Art. 2550 — Pluralità di associazioni

Art. 2550 — Pluralità di associazioni

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 2715/1996

Nel contratto di associazione in partecipazione, l’art. 2550 c.c., comportante l’obbligo dell’associante, salvo patto contrario, a non attribuire altre partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati, è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’attribuzione della nuova partecipazione sia successiva al primo contratto di associazione ed importi, quindi, una modificazione di quote di partecipazione agli utili dell’impresa e dell’affare e non nel caso in cui l’attribuzione della posizione di associato a due distinte persone abbia luogo contestualmente con due distinte scritture redatte in pari data, in guisa da non potersi stabilire a chi delle due, quale precedente associato, spetti di dare il consenso prescritto dalla legge.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze