Art. 2605 – Codice civile – Controllo sull’attività dei singoli consorziati

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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